Quali modifiche sono state apportate al Codice della Crisi di Impresa?L’articolo 51-bis comma 1 D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 ha prorogato fino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2021, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che hanno superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c. (art. 379 – 4.000.00 di attivo o 4.000.000 di ricavi o 20 dipendenti).
L’articolo 5 del DL Liquidità (D.L. 23/2020) convertito in legge n. 40/2020 il 6 giugno 2020 ha modificato l’Art. 389 comma 1 del Codice della Crisi di Impresa posticipando, appunto, l’entrata in vigore al 1° Settembre 2021. L’articolo 5 prosegue… fatto salvo quanto al comma 2.
Modifiche al Codice della Crisi di Impresa: le conferme
Resta confermata invece l’entrata in vigore dal 16 marzo 2019 di tutte le disposizioni relative ai nuovi obblighi e responsabilità per le imprese societarie e individuali e per i loro amministratori regolate degli articoli:
- 375 Assetti organizzativi dell’impresa (modifica art. 2086 c.c.)
- 377 Assetti organizzativi societari (modifica art. 2257 – 2380 bis – 2475 c.c.)
- 378 Responsabilità degli amministratori (modifica art. 2476 c.c.)
Il nuovo Art. 2086 del Codice Civile recita:
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
- organizzativo
- amministrativo
- contabile
- adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
Anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale,
Nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Codice della Crisi di Impresa: che misure adottare?
Da subito l’imprenditore deve adottare misure idonee e un assetto organizzativo atto a rilevare tempestivamente lo stato di crisi assumendo senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
In particolare, deve:
- dotare l’azienda di strumenti idonei a monitorare la situazione prospettica dei flussi di cassa al fine di verificare se garantiscono la formazione di liquidità aziendale adeguata a garantire la solvibilità dell’impresa;
- implementare un sistema di controllo di gestione che misuri periodicamente i margini realizzati e l’evoluzione della tesoreria;
- affiancare al controllo a consuntivo un’attività di costante business planning e previsione di flussi di cassa con un orizzonte temporale per almeno i 6 mesi successivi;
- monitorare gli indicatori di crisi come comunicato dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
In particolare, gli indicatori della crisi di impresa sono in totale 7, due validi per ogni categoria e 5 settoriali. Rilevante è il Dscr (qui una spiegazione completa dell’indice) ed è interessante comprendere perché questo indicatore merita di essere calcolato internamente all’azienda.
Perché spesso, i dati che vengono forniti per il calcolo degli indici possono essere ‘superati’ per questioni legate ai tempi di consegna dei documenti e di successivo calcolo.
Calcolare internamente in azienda gli indici permette invece di disporre di dati reali e strategicamente rilevanti.
In questo articolo trovi gli strumenti che permettono il calcolo interno degli indici.
La responsabilizzazione degli amministratori
Riteniamo di massima importanza ricordare inoltre la responsabilizzazione degli amministratori.
L’Art. 378 stabilisce la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata, verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Se una Srl entra in stato di crisi e l’amministratore non aveva predisposto in società strumenti idonei a prevenirla ne risponde personalmente anche con il patrimonio personale.
Lo stesso discorso vale anche per gli amministratori non soci delle Snc.
Case history
Per confermare che è meglio non scherzare su quanto su esposto è notizia di questi giorni di una sentenza del Tribunale di Milano sez. imprese B del 19/10/2019 che ha fatto proprie le novità introdotte al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza già operativa da marzo, condannando un amministratore che non si era attivato per la soluzione dello stato di crisi finanziaria dell’azienda.
Come sempre Counsel e i suoi consulenti sono a vostra completa disposizione per chiarimenti sulle modifiche al Codice della Crisi di Impresa e per approfondire tutti gli aspetti operativi.